Art. 3

Art. 3

In vigore dal 14 nov 2012
Ciascuno Stato membro, agendo in conformità al capitolo 7 dell’allegato I della presente decisione, aggiorna i piani nazionali di attuazione della STI stabiliti conformemente all’ della decisione 2006/920/CE, all’ della decisione 2008/231/CE e all’ della decisione 2011/314/UE. Ciascuno Stato membro trasmette il piano di attuazione aggiornato agli altri Stati membri e alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
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