Art. 4

Art. 4

In vigore dal 13 nov 2012
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, al deposito dello strumento di approvazione di cui all’articolo 12 della convenzione, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dalla convenzione (3).
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