Art. 2
In vigore dal 13 nov 2012
Gli della decisione di esecuzione 2009/1013/UE sono sostituiti dai seguenti:
«
In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, l’Austria è autorizzata ad escludere dal diritto a detrazione dell’IVA l’IVA di cui sono gravati beni e servizi, quando i beni e servizi in questione siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % del totale per esigenze private di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.
1. La presente decisione cessa di produrre effetti alla data a decorrere dalla quale gli Stati membri applicano o possono applicare le norme dell’Unione che disciplinano le limitazioni del diritto a detrazione di un soggetto passivo adottate dal Consiglio dopo che la presente decisione ha preso efficacia o, se anteriore, il 31 dicembre 2015.
2. L’eventuale domanda di proroga della misura prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2015.
Detta domanda è accompagnata da una relazione comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2012:705:oj#art-2