Art. 1
Spedizione in altri Stati membri di carni fresche di suini, preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti tali carn,i dagli Stati membri interessati nel cui territorio vi sono zone elencate nella parte III dell’allegato
In vigore dal 13 nov 2012
La decisione 2008/855/CE è così modificata:
1)
L’articolo 8 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 8 bis
Spedizione in altri Stati membri di carni fresche di suini, preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti tali carn,i dagli Stati membri interessati nel cui territorio vi sono zone elencate nella parte III dell’allegato
1. Gli Stati membri interessati nel cui territorio vi sono zone elencate nella parte III dell’allegato possono autorizzare la spedizione verso altri Stati membri di carni fresche di suini che sono rimasti sin dalla nascita in aziende situate al di fuori delle zone elencate nella parte III dell’allegato, e di preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti dette carni, se tali carni, preparati e prodotti a base di carne sono prodotti, stoccati e trasformati in stabilimenti approvati a norma del paragrafo 4.
2. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri nel cui territorio vi sono zone elencate nella parte III dell’allegato possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri di carni fresche di suini come pure di preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti tali carni, purché:
a)
la carne sia ottenuta da suini che sono stati allevati in aziende situate all’interno delle zone elencate nella parte III dell’allegato e che sono state approvate a norma del paragrafo 3;
b)
siano stati prodotti in macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti di trasformazione delle carni che sono stati approvati a norma del paragrafo 4.
3. L’autorità competente dello Stato membro approva le aziende ai fini del paragrafo 2, lettera a), purché tali aziende:
a)
attuino un piano di biosicurezza approvato dall’autorità competente;
b)
abbiano acquisito suini soltanto da aziende:
i)
approvate conformemente alla presente decisione; o
ii)
situate in zone non elencate nell’allegato e non soggette a restrizioni per la peste suina classica a norma di quanto disposto dalla normativa nazionale o dell’Unione per sei mesi prima dell’acquisizione dei suini; il periodo che precede la data di approvazione dell’azienda quale prescritto dalla presente decisione rientra in tale periodo di sei mesi;
c)
siano ispezionate regolarmente dall’autorità competente a intervalli non superiori ai tre mesi; nel corso di tali ispezioni l’autorità competente deve almeno:
i)
seguire gli orientamenti di cui all’allegato, capitolo III, della decisione 2002/106/CE;
ii)
portare a termine un esame clinico conforme alle procedure di esame e campionamento di cui all’allegato, capitolo IV, parte A, della decisione 2002/106/CE;
iii)
verificare l’effettiva applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2001/89/CE;
iv)
sospendere o revocare immediatamente il riconoscimento in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui sopra;
d)
siano regolarmente oggetto di un regime di sorveglianza di laboratorio in cui gli animali sono sottoposti con risultati negativi a prove di laboratorio per la peste suina classica — effettuate su campioni prelevati secondo le procedure di campionamento disposte dal piano di sorveglianza della peste suina classica attuato dalle autorità competenti — per un periodo di almeno sei mesi prima del trasporto al macello;
e)
siano situate al centro di una zona di almeno 3 km di raggio in cui gli animali nelle aziende suinicole sono sottoposti con risultati negativi a prove di laboratorio per la peste suina classica effettuate su campioni prelevati secondo le procedure di campionamento disposte dal piano di sorveglianza della peste suina classica attuato su base trimestrale dalle autorità competenti;
f)
siano situate in una regione in cui:
—
viene attuato un programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica approvato dalla Commissione;
—
l’incidenza e la prevalenza della peste suina classica nei suini domestici e selvatici sono notevolmente diminuite;
—
non è stata riscontrata nessuna prova della circolazione del virus della peste suina classica nei suini nel corso dei 12 mesi precedenti.
4. L’autorità competente degli Stati membri approva, ai fini del paragrafo 1 e del paragrafo 2, lettera b), solo i macelli, i laboratori di sezionamento e gli stabilimenti di trasformazione delle carni nei quali la produzione, lo stoccaggio e la trasformazione delle carni fresche, dei preparati e dei prodotti a base di carne composti da o contenenti tali carni di cui è autorizzata la spedizione in altri Stati membri sono realizzati separatamente da quelli di altri prodotti composti da o contenenti carni fresche e preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti carni derivate da suini originari o provenienti da aziende situate nelle zone elencate nella parte III dell’allegato diverse da quelle autorizzate a norma del paragrafo 3.
5. Le carni suine, i preparati e i prodotti a base di carne di cui ai paragrafi 1 e 2 sono contrassegnati nel modo seguente:
a)
le carni fresche di suini sono contrassegnate conformemente all’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;
b)
i preparati e i prodotti a base di carne sono contrassegnati conformemente all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
6. Gli Stati membri che applicano le disposizioni del paragrafo 1 o la deroga di cui al paragrafo 2 tengono un elenco aggiornato delle aziende, dei macelli, dei laboratori di sezionamento e degli stabilimenti di trasformazione delle carni approvati conformemente ai paragrafi 3 e 4. Tale elenco indica perlomeno il nome, l’indirizzo, il numero ufficiale di registrazione, il tipo di stabilimento e la data di approvazione. L’elenco e gli eventuali aggiornamenti sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro 24 ore dall’approvazione della prima azienda o del primo stabilimento o di ogni eventuale modifica successiva.»
2)
L’articolo 8 quater è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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