Art. 2
In vigore dal 13 nov 2012
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica dei progetti di cui all’, paragrafo 3, è svolta dall’unità di supporto all’attuazione («USA»), rappresentata dal Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari («GICHD»). L’USA svolge tali compiti sotto il controllo dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante definisce le necessarie modalità con il GICHD.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:700:oj#art-2