Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 nov 2012
1.   Per sostenere l’attuazione del piano d’azione di Cartagena 2010-2014 («piano d’azione di Cartagena») adottato dagli Stati parti della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione»), nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza e in linea con le pertinenti decisioni della comunità internazionale, l’Unione persegue i seguenti obiettivi: a) sostenere gli sforzi degli Stati parti della convenzione per attuare gli aspetti del piano d’azione di Cartagena relativi all’assistenza alle vittime; b) sostenere gli sforzi degli Stati parti della convenzione per attuare gli aspetti del piano d’azione di Cartagena relativi allo sminamento; c) promuovere l’universalizzazione della convenzione; d) dimostrare l’impegno continuo dell’Unione e dei suoi Stati membri a favore della convenzione e la loro determinazione a cooperare ed estendere l’assistenza agli Stati che necessitano di sostegno per rispettare i loro impegni ai sensi della convenzione nonché a rafforzare il ruolo guida dell’Unione nel perseguire il proposito della convenzione di porre fine in modo definitivo alle sofferenze e alle perdite di vite umane causate dalle mine antipersona. 2.   Tutti gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono perseguiti in modo da rafforzare la storica cultura di partenariato della convenzione e di collaborazione tra Stati, organizzazioni non governative e organizzazioni di altro tipo e partner locali, in particolare operando in stretto collegamento con gli attori competenti per rafforzare specifiche manifestazioni di tale collaborazione. 3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione intraprende i seguenti progetti: a) assistenza alle vittime: fornire sostegno tecnico in un massimo di otto casi, effettuare fino a cinque valutazioni intermedie ed eseguire fino a cinque azioni di follow-up; b) sminamento: effettuare fino a cinque valutazioni intermedie ed eseguire fino a cinque azioni di follow-up; c) universalizzazione della convenzione: sostenere una task force ad alto livello, effettuare uno studio sulla sicurezza delle frontiere senza mine antipersona e organizzare fino a tre seminari sull’universalizzazione; d) dimostrazione dell’impegno dell’Unione: organizzare eventi di lancio e di chiusura, assicurare l’accessibilità del sito web della convenzione, rendere ampiamente disponibili gli impegni in materia di assistenza alle vittime assunti dagli Stati parti della convenzione, organizzare una visita della stampa e produrre materiali di comunicazione e pubblicazioni. Una descrizione dettagliata dei progetti figura nell’allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:700:oj#art-1