Art. 3
Esecuzione
In vigore dal 13 nov 2012
Esecuzione
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'esecuzione della presente decisione.
2. Le disposizioni dettagliate per l'esecuzione della presente decisione, che includono i termini di riferimento per il deposito, sono concordate tra la Commissione e il comandante civile dell'operazione. Tali disposizioni non pregiudicano i rispettivi ruoli della Commissione e del comandante civile dell'operazione nelle missioni di gestione civile delle crisi. In particolare, il comandante civile dell'operazione ha accesso al deposito per esercitare la supervisione operativa e tecnica al fine di garantire la capacità di spiegamento e il corretto funzionamento delle missioni di gestione civile delle crisi. Il comandante civile dell'operazione valuta altresì l'idoneità tecnica per lo stoccaggio e l'uso futuro dei mezzi usati, e informa sull'esigenza di rinnovare e ricostituire le scorte.
Storico versioni
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