Art. 3 · Esecuzione

Art. 3

Esecuzione

In vigore dal 13 nov 2012
Esecuzione 1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'esecuzione della presente decisione. 2.   Le disposizioni dettagliate per l'esecuzione della presente decisione, che includono i termini di riferimento per il deposito, sono concordate tra la Commissione e il comandante civile dell'operazione. Tali disposizioni non pregiudicano i rispettivi ruoli della Commissione e del comandante civile dell'operazione nelle missioni di gestione civile delle crisi. In particolare, il comandante civile dell'operazione ha accesso al deposito per esercitare la supervisione operativa e tecnica al fine di garantire la capacità di spiegamento e il corretto funzionamento delle missioni di gestione civile delle crisi. Il comandante civile dell'operazione valuta altresì l'idoneità tecnica per lo stoccaggio e l'uso futuro dei mezzi usati, e informa sull'esigenza di rinnovare e ricostituire le scorte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:698:oj#art-3