Art. 2
Installazione di un deposito
In vigore dal 13 nov 2012
Installazione di un deposito
1. Ai fini di cui all' è installato un deposito. Esso è situato in uno Stato membro e opera conformemente al contratto e ai termini di riferimento di cui al paragrafo 2.
2. La Commissione conclude un contratto, che include adeguati termini di riferimento, con un gestore di deposito selezionato conformemente alle procedure delle gare d'appalto applicabili ed in stretto coordinamento con il SEAE.
Storico versioni
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