Art. 4
In vigore dal 13 nov 2012
La Commissione, sentiti i pareri dei membri dell’European Union Energy Star Board di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (1), rappresenta l’Unione nell’ambito della commissione tecnica di cui all’articolo VII dell’accordo. Previa consultazione dell’European Union Energy Star Board, la Commissione procede alle comunicazioni, alla cooperazione, al riesame dell’attuazione e alle notifiche di cui all’articolo VI, paragrafo 4, all’articolo VII, paragrafi 1 e 2, e all’articolo IX, paragrafo 4, dell’accordo.
Nella preparazione della posizione dell’Unione in merito alle modifiche dell’elenco di apparecchiature per ufficio di cui all’allegato C dell’accordo, la Commissione tiene conto di eventuali pareri espressi dall’European Union Energy Star Board.
La posizione dell’Unione relativa alle decisioni che gli organi di gestione devono adottare con riguardo alle modifiche dell’allegato A (Denominazione e logo comune ENERGY STAR), dell’allegato B (Direttive per il corretto utilizzo della denominazione e del logo comune ENERGY STAR) e dell’allegato C (Specifiche comuni) dell’accordo, è determinata dalla Commissione, previa consultazione dell’European Union Energy Star Board.
In tutti gli altri casi, la posizione dell’Unione relativa alle decisioni che devono essere adottate dalle parti dell’accordo è determinata dal Consiglio su proposta della Commissione in conformità dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:107(1):oj#art-4