Art. 5
Zone delimitate, misure da attuare in tali zone, programmi di sensibilizzazione e notifica
In vigore dal 8 nov 2012
Zone delimitate, misure da attuare in tali zone, programmi di sensibilizzazione e notifica
1. Se sulla base dei risultati delle ispezioni di cui all’, paragrafo 1, o di altre prove, uno Stato membro constata che l’organismo specificato è presente nel suo territorio in un campo o in un corso d’acqua in cui non ne era stata ancora riscontrata la presenza, tale Stato membro stabilisce immediatamente, o se necessario, modifica, una zona delimitata consistente in una zona infestata e una zona cuscinetto, come indicato nell’allegato II, sezione 1.
All’interno della zona delimitata adotta tutte le misure necessarie per eradicare l’organismo specificato. Tali misure comprendono le misure di cui all’allegato II, sezione 2.
2. Se una zona delimitata è stabilita o modificata conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro interessato, se necessario, istituisce o modifica un programma di sensibilizzazione.
3. Qualora in base alle ispezioni di cui all’, paragrafo 1, l’organismo specificato non venga rilevato per un periodo di quattro anni consecutivi in una zona delimitata, lo Stato membro interessato conferma che tale organismo non è più presente nella zona suddetta e che la stessa non è più una zona delimitata.
4. Qualora uno Stato membro adotti misure in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3, esso notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l’elenco delle zone delimitate, le informazioni sulla loro delimitazione, comprese le mappe che indicano la loro ubicazione, nonché una descrizione delle misure applicate in tali zone delimitate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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