Art. 3
Spostamenti dei vegetali specificati all’interno dell’Unione
In vigore dal 8 nov 2012
Spostamenti dei vegetali specificati all’interno dell’Unione
I vegetali specificati originari di zone delimitate costituite a norma dell’ possono essere spostati all’interno dell’Unione purché soddisfino le condizioni di cui all’allegato I, sezione 2.
Storico versioni
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