Art. 2 · Introduzione di vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi, che possono crescere solo in acqua o in terreni permanentemente saturi di acqua

Art. 2

Introduzione di vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi, che possono crescere solo in acqua o in terreni permanentemente saturi di acqua

In vigore dal 8 nov 2012
Introduzione di vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi, che possono crescere solo in acqua o in terreni permanentemente saturi di acqua I vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi, che possono crescere solo in acqua o in terreni permanentemente saturi di acqua, in seguito «i vegetali specificati», originari di paesi terzi possono essere introdotti nell’Unione se soddisfano i requisiti di cui all’allegato I, sezione 1, punto 1. Al loro ingresso nell’Unione i vegetali specificati sono ispezionati dall’organismo ufficiale responsabile, conformemente all’allegato I, sezione 1, punto 2.
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