Art. 1 · Proibizioni relative al genere Pomacea (Perry)

Art. 1

Proibizioni relative al genere Pomacea (Perry)

In vigore dal 8 nov 2012
Proibizioni relative al genere Pomacea (Perry) Il genere Pomacea (Perry), in seguito «l’organismo specificato», non deve essere introdotto o diffuso all’interno dell’Unione.
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