Art. 1
In vigore dal 6 nov 2012
La decisione 2006/766/CE è così modificata:
1)
nell’allegato I, tra le voci relative alla Groenlandia e alla Giamaica è inserita la seguente voce:
«HR
CROAZIA
Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell’Unione.»;
2)
l’allegato II è così modificato:
a)
tra le voci relative al Benin e al Brasile è inserita la seguente voce:
«BN
BRUNEI
unicamente prodotti dell’acquicoltura.»;
b)
tra le voci relative al Brasile e a Bahamas è inserita la seguente voce:
«BQ
BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA»;
c)
la voce relativa al Togo è sostituita dalla seguente:
«TG
TOGO».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2012:692:oj#art-1