Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 nov 2012
La decisione 2006/766/CE è così modificata: 1) nell’allegato I, tra le voci relative alla Groenlandia e alla Giamaica è inserita la seguente voce: «HR CROAZIA Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell’Unione.»; 2) l’allegato II è così modificato: a) tra le voci relative al Benin e al Brasile è inserita la seguente voce: «BN BRUNEI unicamente prodotti dell’acquicoltura.»; b) tra le voci relative al Brasile e a Bahamas è inserita la seguente voce: «BQ BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA»; c) la voce relativa al Togo è sostituita dalla seguente: «TG TOGO».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2012:692:oj#art-1