Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 nov 2012
Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta, la Repubblica d’Austria e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2012:691:oj#art-2