Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 nov 2012
L’, paragrafo 1, della decisione 2010/381/UE è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri, utilizzando idonei piani di campionamento, si assicurano che i campioni ufficiali siano prelevati da almeno il 10 % delle partite presentate per l’importazione ai posti d’ispezione frontalieri sul loro territorio.»
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