Art. 1

Art. 1

In vigore dal 31 ott 2012
La Germania ha la facoltà di limitare le autorizzazioni concesse in conformità all’articolo 4 della direttiva 98/8/CE per i prodotti menzionati nell’allegato della presente decisione all’uso da parte di professionisti appositamente formati o titolari di una licenza.
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