Art. 4

Art. 4

In vigore dal 29 ott 2012
1.   In sede di comitato misto istituito dall’ dell’accordo, l’Unione è rappresentata dalla Commissione. 2.   Previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio, la Commissione stabilisce la posizione che l’Unione deve adottare in sede di comitato misto, compreso con riferimento all’adozione degli allegati dell’accordo e all’adozione di modifiche a tali allegati dell’accordo.
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