Art. 4 · Riservatezza

Art. 4

Riservatezza

In vigore dal 25 ott 2012
Riservatezza 1.   Nel fornire informazioni alla Commissione conformemente all’, paragrafi da 1 a 6, uno Stato membro può indicare se parte delle informazioni, commerciali o di altra natura, la cui diffusione potrebbe nuocere alle attività dei soggetti coinvolti, debba considerarsi riservata e se le informazioni fornite possano essere condivise con altri Stati membri. La Commissione rispetta tali indicazioni. 2.   Le richieste di riservatezza ai sensi del presente articolo non limitano l’accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate. La Commissione garantisce che l’accesso alle informazioni confidenziali sia rigorosamente riservato ai servizi della Commissione per i quali è assolutamente necessario disporre di tali informazioni.
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