Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 ott 2012
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) «accordo intergovernativo»: ogni accordo giuridicamente vincolante fra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi che ha ripercussioni sull’operatività o il funzionamento del mercato interno dell’energia o sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione; tuttavia, se tale accordo giuridicamente vincolante contempla anche altri aspetti, solo le disposizioni che riguardano l’energia, comprese le disposizioni generali applicabili a dette disposizioni connesse all’energia, costituiscono un «accordo intergovernativo»;
2) «accordo intergovernativo vigente»: un accordo intergovernativo entrato in vigore o applicato provvisoriamente prima dell’entrata in vigore della presente decisione.
Storico versioni
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