Art. 5

Art. 5

In vigore dal 25 ott 2012
1.   La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione. 2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione degli accordi di finanziamento di cui all’, paragrafo 3 o sei mesi dopo la data della sua adozione se nessun accordo di finanziamento è stato concluso entro tale termine.
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