Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 ott 2012
1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’esecuzione tecnica dei progetti di cui all’, paragrafo 2, è affidata ai seguenti due enti esecutivi: a) Il segretariato OSCE provvederà: — all’organizzazione di un seminario regionale di formazione destinato ai funzionari dei pertinenti Stati partecipanti riguardante i controlli sulle intermediazioni di SALW, — al miglioramento della sicurezza dei siti di deposito di scorte di SALW in Bielorussia e Kirghizistan, — alla distruzione delle SALW in eccedenza in Bielorussia e Kirghizistan al fine di impedirne la distrazione verso il traffico illegale, — all’introduzione di un software per gli inventari, al fine di migliorare la gestione delle scorte, la registrazione e la tracciabilità delle armi; b) L’ufficio del programma di sviluppo delle Nazioni Unite in Bielorussia (ufficio PSNU in Bielorussia) provvederà al miglioramento della sicurezza dei depositi di scorte di armi convenzionali e munizioni in Bielorussia. 3.   Il segretariato OSCE e l’ufficio PSNU in Bielorussia svolgono tali compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con il segretariato OSCE e l’ufficio PSNU in Bielorussia.
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