Art. 9
Trasmissione delle informazioni
In vigore dal 23 ott 2012
Trasmissione delle informazioni
Ogni anno entro dicembre, e nel 2016 entro giugno, le autorità competenti presentano una relazione contenente le informazioni seguenti:
a)
le mappe con l’indicazione della percentuale di allevamenti di bovini, di bestiame, di superficie agricola oggetto di deroghe individuali per ciascun comune, nonché le mappe sull’utilizzo locale del terreno, di cui all’, paragrafo 1;
b)
i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati e di fosforo, comprese le informazioni relative all’evoluzione della qualità delle acque, in regime sia di deroga sia di non deroga, nonché l’impatto della deroga sulla qualità delle acque, in conformità all’, paragrafo 2;
c)
i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque della rizosfera, in regime sia di deroga sia di non deroga, di cui all’, paragrafo 2;
d)
i risultati delle indagini sull’utilizzo locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole, di cui all’, paragrafo 3;
e)
i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi ai quantitativi delle perdite di azoto e fosforo dagli allevamenti che beneficiano di una deroga individuale, di cui all’, paragrafo 3;
f)
le tabelle che indicano la percentuale della superficie agricola oggetto di deroga coperta da trifoglio o erba medica presente nelle praticolture e da orzo o piselli intercalati da praticoltura, di cui all’, paragrafo 4;
g)
la valutazione dell’attuazione del regime di deroga, sulla base di controlli presso l’allevamento nonché informazioni sugli allevamenti non conformi, sulla scorta dei controlli amministrativi e delle ispezioni sul terreno, di cui all’, paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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