Art. 8 · Controlli

Art. 8

Controlli

In vigore dal 23 ott 2012
Controlli 1.   Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli non sono rispettate, il richiedente ne è informato. In tale caso la domanda è respinta. 2.   È predisposto un programma di ispezioni basato sull’analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull’esito dei controlli casuali generali sull’applicazione della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni consistono in ispezioni sul terreno e controlli in loco riguardo al rispetto delle condizioni stabilite agli e interessano ogni anno almeno il 5 % degli allevamenti che beneficiano di una deroga individuale. Qualora la verifica evidenzi una mancata conformità, l’allevatore riceve un’ammenda in base al sistema nazionale e la sua domanda di deroga per l’anno successivo è respinta. 3.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto delle condizioni relative alla deroga concessa a norma della presente decisione.
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