Art. 7 · Monitoraggio

Art. 7

Monitoraggio

In vigore dal 23 ott 2012
Monitoraggio 1.   Le autorità competenti accertano che le mappe che indicano la percentuale di allevamenti di bovini, di bestiame e di superficie agricola oggetto della deroga individuale in ciascun comune siano stilate e aggiornate ogni anno. 2.   Al fine di accertare che la deroga non pregiudichi l’obiettivo della direttiva 91/676/CEE, il monitoraggio è effettuato nelle acque della rizosfera, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee, al fine di fornire indicazioni sulla concentrazione di azoto e di fosforo nel profilo del suolo e sulle concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee, in regime sia di deroga sia di non deroga. Il monitoraggio è effettuato a livello di allevamento nell’ambito del programma nazionale di controllo dei bacini di drenaggio agricoli. I siti monitorati comprendono i tipi di suoli, le pratiche di fertilizzazione e le colture principali. 3.   Le indagini e le analisi continue dei nutrienti sono eseguite nell’ambito del programma nazionale di controllo dei bacini di drenaggio agricoli e forniscono indicazioni sull’utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate negli allevamenti di bovini che beneficiano di una deroga individuale. Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all’ e dal monitoraggio di cui all’, paragrafo 2, sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, il quantitativo delle perdite di azoto e di fosforo dagli allevamenti di bovini che beneficiano di una deroga individuale, in base a principi scientifici. 4.   Le autorità competenti determinano la percentuale delle terre oggetto di deroga coperte da trifoglio o erba medica nella praticoltura e da orzo o piselli intercalati da praticoltura.
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