Art. 6 · Gestione dei terreni

Art. 6

Gestione dei terreni

In vigore dal 23 ott 2012
Gestione dei terreni 1)   Almeno il 70 % della superficie coltivabile disponibile per l’applicazione di effluente in un allevamento di bovini che beneficia di una deroga individuale è destinato a colture con grado elevato di assorbimento di azoto e stagioni di crescita prolungate. 2)   Le colture miglioratrici intercalate da praticoltura non sono arate anteriormente al 1o marzo per garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile al fine di recuperare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e per limitare le perdite invernali. 3)   I terreni adibiti a praticoltura in via temporanea sono arati in primavera e l’aratura è seguita da una coltura con grado elevato di assorbimento di azoto. 4)   La rotazione delle colture non comprende leguminose o altri vegetali fissatori dell’azoto atmosferico. Tale disposizione non si applica al trifoglio o all’erba medica presenti nei terreni prativi in percentuale inferiore al 50 % e all’orzo o ai piselli intercalati da praticoltura.
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