Art. 3
Campo di applicazione
In vigore dal 23 ott 2012
Campo di applicazione
La presente deroga si applica, su base individuale e purché siano rispettate le condizioni degli articoli da 4 a 6 della presente decisione, agli allevamenti di bovini nei quali la rotazione delle colture comprende una percentuale superiore al 70 % di colture con grado elevato di assorbimento di azoto e stagioni di crescita prolungate.
Storico versioni
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