Art. 3 · Etichettatura

Art. 3

Etichettatura

In vigore dal 18 ott 2012
Etichettatura 1.   Ai fini delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «granturco». 2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» deve figurare sull’etichetta dei prodotti contenenti granturco SYN-IR162-4 o da esso costituiti e nei documenti che li accompagnano, ad accezione dei prodotti di cui all’, lettera a).
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