Art. 4

Art. 4

In vigore dal 15 ott 2012
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati: a) dalle persone, dalle entità o dagli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia, o da qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo loro associati, nonché dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi da essi posseduti o controllati; b) dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono, nonché dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi da essi posseduti o controllati, elencati nell'allegato. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:642:oj#art-4