Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 ott 2012
La decisione 2010/231/PESC è così modificata: 1) all’, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente: «d) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e di materiale militare e alla fornitura di consulenza tecnica diretta o indiretta, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari, destinate unicamente a sostenere o ad essere usate dall’Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia, previa approvazione del comitato delle sanzioni.»; 2) alla sezione I dell’allegato della decisione 2010/231/PESC, il punto 11 è sostituito dal testo che figura nell’allegato I della presente decisione; 3) le persone elencate nell’allegato II della presente decisione sono aggiunte all’elenco riportato nella sezione I dell’allegato della decisione 2010/231/PESC.
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