Art. 1
In vigore dal 15 ott 2012
All’ della decisione 2010/127/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:
a)
all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Eritrea da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;
b)
alle forniture di materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, preventivamente autorizzate dal comitato istituito a norma dell’UNSCR 751 (1992), il cui mandato è stato ampliato dall’UNSCR 1844 (2008) («Comitato delle sanzioni»).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2012:632:oj#art-1