Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 ott 2012
L’autorizzazione di cui all’ è subordinata all’introduzione da parte dell’Ungheria di misure di controllo adeguate ed efficaci e di obblighi in materia di dichiarazione riguardo ai soggetti passivi che cedono i beni ai quali si applica la presente decisione. L’Ungheria informa la Commissione in merito all’introduzione delle misure e degli obblighi di cui al primo comma.
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