Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 ott 2012
In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l’Ungheria è autorizzata a designare come debitore dell’IVA il soggetto passivo destinatario della cessione dei beni indicati di seguito, figuranti nella nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87: Codice NC Prodotto 1001 Frumento (grano) e frumento segalato 1002 Segale 1003 Orzo 1004 Avena 1005 Granturco 1008 60 00 Triticale 1201 Fave di soia, anche frantumate 1205 Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati 1206 00 Semi di girasole, anche frantumati
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