Art. 2 · Indagini in zone considerate indenni dalla presenza del nematode del pino

Art. 2

Indagini in zone considerate indenni dalla presenza del nematode del pino

In vigore dal 26 set 2012
Indagini in zone considerate indenni dalla presenza del nematode del pino 1.   Gli Stati membri effettuano ogni anno indagini dirette ad accertare la presenza di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) in piante sensibili, legname e cortecce sensibili e nel vettore in zone del loro territorio considerate in precedenza indenni da tale presenza. Le indagini consistono nel prelievo e nell’analisi in laboratorio di campioni di piante sensibili, legname e cortecce sensibili e vettori. Il numero dei campioni è stabilito sulla base di validi principi tecnici e scientifici. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione una descrizione delle indagini di cui al paragrafo 1, precisando il numero dei siti di indagine, le zone in cui sono effettuate le indagini e il numero dei campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio ogni anno. Nella descrizione sono indicati i principi scientifici e tecnici su cui si basano le indagini. La descrizione è comunicata alla Commissione entro il 1o marzo dell’anno in cui devono essere effettuate le indagini. 3.   Ogni Stato membro comunica i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 1o marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le indagini.
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