Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 set 2012
La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato misto istituito dall’articolo 11 dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito all’adozione del regolamento interno di tale comitato misto, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
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