Art. 1 · Comunicazione di informazioni classificate

Art. 1

Comunicazione di informazioni classificate

In vigore dal 24 set 2012
La decisione 2010/565/PESC è così modificata: 1) all’articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: "L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione è pari a 11 000 000 EUR per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013."; 2) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Articolo 13 Comunicazione di informazioni classificate 1.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello "CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL" prodotti ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (*1). 2.   L'AR è altresì autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello "RESTREINT UE / EU RESTRICTED" prodotti ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità delle Nazioni Unite. 3.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello "RESTREINT UE / EU RESTRICTED" prodotti ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante. 4.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (*2). 5.   L'AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 4 e la capacità di concludere gli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3 a persone poste sotto la sua autorità, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione. (*1)   GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17." (*2)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).";" 3) all'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3.   Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene altresì un rapporto funzionale con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)."; 4) all'articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Essa si applica fino al 30 settembre 2013.".
Storico versioni

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