Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 set 2012
1.   L’ si applica a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. 2.   Gli Stati membri possono decidere di applicare i cambiamenti rispetto a progetti in corso o futuri, a partire dai programmi annuali 2011.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2012:718:oj#art-2