Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 set 2012
L’allegato XI della decisione 2008/458/CE è così modificato: 1) al punto II.1.3.3, il sottopunto 3 è sostituito dal seguente: «3. Per singole attrezzature di costo inferiore a 20 000 EUR, è ammissibile il costo integrale di acquisto, purché l’attrezzatura sia stata acquistata prima degli ultimi tre mesi dell’attuazione del progetto, salvo casi debitamente giustificati. Singole attrezzature di costo pari o superiore a 20 000 EUR sono ammissibili solo sulla base dell’ammortamento. In deroga dalle condizioni di cui sopra, per i mezzi di trasporto di costo inferiore a 250 000 EUR è ammissibile il costo integrale di acquisto.»; 2) il punto II.1.4.2 è sostituito dal seguente: «II.1.4.2.   Acquisto, costruzione o rinnovo 1. Se l’acquisto d’immobili è essenziale per l’attuazione del progetto ed è in nesso evidente con i suoi obiettivi, l’acquisto d’immobili, ossia di edifici già esistenti, oppure la costruzione d’immobili è ammissibile al cofinanziamento sulla base del costo integrale o parziale o sulla base dell’ammortamento, alle condizioni stabilite qui di seguito, fatta salva l’applicazione di norme nazionali più rigorose: a) si deve ottenere, da un perito qualificato indipendente o da un organo ufficiale debitamente autorizzato, un certificato attestante che il prezzo non è superiore al valore di mercato e che l’immobile è conforme alle norme nazionali oppure non lo è in determinati aspetti, da precisare, ai quali il beneficiario finale intende porre rimedio come parte del progetto; b) l’immobile non deve esser stato acquistato mediante una sovvenzione comunitaria in epoca precedente all’attuazione del progetto; c) l’immobile deve essere utilizzato unicamente ai fini indicati nel progetto per almeno dieci anni dopo la data di conclusione del progetto, a meno che la Commissione non autorizzi esplicitamente altrimenti in caso di cofinanziamento del costo integrale o parziale; in caso di cofinanziamento sulla base dell’ammortamento, tale termine è ridotto a cinque anni; d) l’acquisto dell’immobile deve rispondere ai principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia ed essere considerato proporzionato alla finalità del progetto; e) in caso di cofinanziamento sulla base dell’ammortamento, è ammissibile soltanto la percentuale dell’ammortamento degli immobili corrispondente alla durata e al tasso del loro utilizzo effettivo per il progetto; l’ammortamento va calcolato secondo i principi contabili nazionali. 2. Le spese per il rinnovo, la ristrutturazione e l’ammodernamento di immobili sono ammissibili al cofinanziamento sulla base del costo integrale o parziale o sulla base dell’ammortamento. Per le spese di rinnovo si applicano soltanto le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e).»
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