Art. 5

Art. 5

In vigore dal 19 set 2012
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Slovenia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni: a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario; b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; c) i documenti da cui risulti che al beneficiario è stato ingiunto di provvedere al rimborso dell'aiuto. 2.   La Slovenia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:273:oj#art-5