Art. 3
In vigore dal 19 set 2012
1. La Slovenia procede al recupero presso il beneficiario Elan dell'aiuto di cui all'.
2. L'importo da recuperare comprende gli interessi maturati dalla data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario (8 settembre 2008) fino alla data del suo effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, a norma del capo V del regolamento della Commissione (CE) n. 794/2004 (45).
4. La Slovenia annulla tutti i pagamenti in sospeso dell'aiuto di cui all' con effetto dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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