Art. 9 · Accesso a dati amministrativi

Art. 9

Accesso a dati amministrativi

In vigore dal 17 set 2012
Accesso a dati amministrativi 1.   Al fine di ridurre l’onere gravante sui rispondenti, Eurostat ha il diritto, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza sancite dalla legislazione dell’Unione, di accedere ai dati amministrativi disponibili nell’ambito dei servizi della Commissione e di integrare tali dati con statistiche nella misura in cui essi sono rilevanti ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee. 2.   Eurostat è consultato in sede di progettazione iniziale, ulteriore sviluppo e soppressione di banche dati e registri amministrativi realizzati e gestiti da altri servizi della Commissione e può prendere parte a tali operazioni nell’intento di agevolare l’ulteriore utilizzo dei dati contenuti in tali registri e tali banche dati per le statistiche europee. A tale scopo Eurostat ha facoltà di proporre attività di standardizzazione dei dati amministrativi rilevanti ai fini della produzione di statistiche europee. 3.   Per rafforzare l’efficacia delle disposizioni del presente articolo, ciascun servizio della Commissione è chiamato a garantire che a Eurostat sia concesso, dietro richiesta, l’accesso ai dati amministrativi nella misura necessaria allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, conformemente alle disposizioni in materia di riservatezza sancite dalla legislazione dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:504:oj#art-9