Art. 8 · Responsabile delle statistiche

Art. 8

Responsabile delle statistiche

In vigore dal 17 set 2012
Responsabile delle statistiche 1.   Il direttore generale di Eurostat è da considerare il responsabile delle statistiche. 2.   Il responsabile delle statistiche espleta i seguenti compiti: a) è responsabile dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee in seno alla Commissione; b) è responsabile del coordinamento dello sviluppo e della produzione delle altre statistiche di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 4; c) rappresenta la Commissione nei consessi statistici internazionali, in particolare al fine di coordinare le attività statistiche delle istituzioni e degli organi dell’Unione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009; d) presiede il comitato del sistema statistico europeo, di cui all’ del regolamento (CE) n. 223/2009; e) prepara i programmi di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione, in stretta collaborazione con altri servizi della Commissione, tenendo conto per quanto possibile delle esigenze degli utenti e di altri sviluppi rilevanti; f) garantisce il collegamento fra il sistema statistico europeo (SSE) e il comitato consultivo europeo per la governance statistica in tutte le questioni relative all’attuazione del codice delle statistiche europee nell’ambito dell’SSE nel suo insieme. 3.   Ogni servizio che intenda intraprendere attività che comportino la produzione di statistiche consulta il responsabile delle statistiche nelle fasi iniziali della preparazione di tali attività. Il responsabile delle statistiche può formulare raccomandazioni in proposito. Le iniziative non correlate allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, in particolare nel caso di specifici accordi interservizi, ricadono completamente sotto la responsabilità del servizio interessato.
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