Art. 11 · Garanzia della qualità e certificazione

Art. 11

Garanzia della qualità e certificazione

In vigore dal 17 set 2012
Garanzia della qualità e certificazione 1.   Eurostat garantisce la gestione della qualità delle statistiche europee. A tale fine, e in base ai criteri fissati in materia di qualità, rispondendo alle esigenze degli utenti in fatto di statistiche con diversi profili qualitativi, Eurostat: a) monitora e valuta la qualità dei dati che raccoglie o riceve, nonché redige rapporti sulla qualità delle statistiche europee che diffonde; b) promuove e attua un processo di certificazione delle statistiche europee; c) verifica i dati che ricadono sotto la responsabilità di Eurostat nell’ambito della governance economica rafforzata dell’Unione ed esercita nelle relative procedure tutte le competenze specificatamente conferite a Eurostat. 2.   Eurostat mette a punto un quadro per la garanzia della qualità che rifletta le misure in vigore o da adottare al fine di garantire la corretta applicazione del codice delle statistiche europee.
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