Art. 1 · Sicurezza

Art. 1

Sicurezza

In vigore dal 13 set 2012
La decisione 2010/452/PESC è così modificata: 1) l’articolo 7, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3.   Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione e il piano di sicurezza della missione che sostiene la politica dell’Unione per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell’UE affidate al personale nell’esercizio delle sue funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (*1). (*1)   GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.»;" 2) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Sicurezza 1.   Il comandante civile dell’operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per l’EUMM Georgia conformemente agli articoli 5 e 9. 2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza della missione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili alla missione, in linea con la politica dell’Unione per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi. 3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). 4.   Il personale dell’EUMM Georgia è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all’OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dall’alto responsabile della sicurezza della missione. 5.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell’UE conformemente alla decisione 2011/292/UE.»; 3) all’articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2012 e il 14 settembre 2013 è pari a 20 900 000 EUR.»; 4) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Comunicazione di informazioni classificate 1.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” prodotti ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE. 2.   L’AR è altresì autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite e all’OSCE, in funzione dei bisogni operativi della missione, le informazioni e i documenti classificati dell’UE fino al livello “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” che sono prodotti ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità delle Nazioni Unite e dell’OSCE. 3.   Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni e i documenti classificati dell’UE fino al livello “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” prodotti ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dello Stato ospitante. 4.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione e coperti dall’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (*2). 5.   L’AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 4, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3, a persone poste sotto la sua autorità, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione. (*2)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).»;" 5) l’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Valutazione della missione Il CPS riceve, con cadenza semestrale, una valutazione della missione sulla base di una relazione redatta dal capomissione e dal SEAE.»; 6) all’articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 14 settembre 2013.»
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