Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 set 2012
La Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, il Granducato del Lussemburgo, la Ungheria, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Romania, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
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