Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 ago 2012
1.   Fatti salvi i poteri di intervento al fine di garantire il rispetto dei provvedimenti nazionali adottati in applicazione di disposizioni diverse dall’articolo 25 della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri hanno facoltà di sospendere i trasferimenti di dati verso destinatari nella Repubblica orientale dell’Uruguay al fine di tutelare i cittadini nell’ambito del trattamento dei loro dati personali nei casi in cui: a) un’autorità competente uruguayana abbia constatato che il destinatario non rispetta le norme applicabili relative alla protezione; oppure b) se è molto probabile che le norme di protezione siano infrante; se esistono fondati motivi per credere che l’autorità uruguayana competente non prenda o non prenderà provvedimenti adeguati e tempestivi per comporre il caso in questione; se il persistere del trasferimento dà luogo a rischi imminenti di danno grave agli interessati e in tale circostanza le autorità competenti nello Stato membro hanno compiuto ragionevoli sforzi per avvisare i responsabili del trattamento nella Repubblica orientale dell’Uruguay e dar loro l’opportunità di rispondere. 2.   La sospensione cessa non appena sia garantito il rispetto delle norme di protezione e ne sia informata l’autorità competente dello Stato membro interessato.
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