Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 ago 2012
1.   Per le finalità di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, si ritiene che la Repubblica orientale dell’Uruguay fornisca un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione europea. 2.   L’autorità di controllo della Repubblica orientale dell’Uruguay competente per l’applicazione nella stessa Repubblica delle norme giuridiche in materia di protezione dei dati è indicata nell’allegato alla presente decisione.
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