Art. 1 · Campo di applicazione

Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 7 ago 2012
All’, il paragrafo 3 della decisione di esecuzione 2012/262/UE è sostituito dal seguente: «3.   L’ è sostituito dal seguente: “ Campo di applicazione «3.1.   Il programma specifico di controllo e ispezione riguarda il controllo e l’ispezione: a) delle attività di pesca esercitate dai pescherecci di cui all’ del regolamento (CE) n. 1098/2007 e dai pescherecci di qualunque lunghezza che praticano la pesca del salmone; b) di tutte le attività connesse, compresi lo sbarco, la pesatura, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca, nonché la registrazione degli sbarchi e delle vendite. 2.   Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica per cinque anni.»
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