Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 ago 2012
I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni di funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi, pagate in valuta locale, sono adeguati per determinati paesi, indicati in allegato. Quest’ultimo contiene undici tabelle mensili che precisano i paesi interessati e le successive date di applicazione per ciascuno di essi. I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alle diverse date di cui al primo comma.
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