Art. 11 · Coordinamento

Art. 11

Coordinamento

In vigore dal 25 lug 2012
Coordinamento 1.   L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti degli Stati membri e le azioni dell’Unione siano impiegati in un quadro coerente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. L’RSUE lavora in maniera coordinata con gli Stati membri e la Commissione, nonché, se del caso, con altri rappresentanti speciali dell’Unione europea. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione. 2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione, i capimissione degli Stati membri, nonché con i capi o comandanti delle missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune e, se del caso, altri rappresentanti speciali dell’Unione europea, che si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. 3.   L’RSUE mantiene stretti contatti, ricerca complementarità e sinergie con altri attori internazionali e regionali a livello centrale e sul campo. L’RSUE ricerca contatti regolari con le organizzazioni della società civile, sia a livello centrale che sul campo.
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